ECM – OBBLIGO E SANZIONI – Triennio 2020 – 2022

DEBITO FORMATIVO PREVISTO PER IL TRIENNIO IN CORSO 2020-2022

Con l’approvazione del Decreto Milleproroghe il termine per il recupero dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023.

L’obbligo formativo per il triennio 2020-2022 è stato portato da 150 ad 80 ECM attraverso:
– l’applicazione del bonus pandemico COVID-19 (- 50 ECM)
– l’applicazione del bonus derivante dal dossier formativo di gruppo, strutturato automaticamente dal CNOP per ogni Psicologo (- 20 ECM)

10/11/2023 – AGGIORNAMENTO: DELIBERA DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI FORMAZIONE CONTINUA

Quindi, la situazione è questa: SE SEI TRA I COLLEGHI CHE DEVONO RECUPERARE I CREDITI, HAI ANCORA UN PO’ DI TEMPO PER ASSOLVERE ALL’OBBLIGO, per cui rimboccati le maniche e datti da fare, abbiamo alcune idee da suggerirti per concludere l’anno con i tuoi ECM in regola!

PRIMO PASSO

Prima di ragionare su come puoi procedere per recuperare i tuoi crediti mancanti, ti consiglio di verificare la tua situazione accedendo, tramite SPID, sul sito del Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie). 

Come si fa: clicca QUI ed entra con SPID, poi seleziona il triennio 2020-2022 e vedrai il tuo riepilogo con indicati esattamente il numero di crediti che devi conseguire.
È possibile consultare anche il sito di AGENAS (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari) nella sezione myECM https://ape.agenas.it/utenti/login.aspx ma il sito del Co.Ge.A.P.S. ti esplicita chiaramente il numero di crediti che ti rimangono da conseguire.

SECONDO PASSO
‼️ 2 INFORMAZIONI IMPORTANTI PER SCEGLIERE MEGLIO ‼️

Prima di scegliere quale corso fare, tieni presente che:

I crediti che acquisirai da oggi fino al 31 dicembre 2023 verranno caricati da Agenas AUTOMATICAMENTE nel triennio 2023-2025, quindi è inutile che tu chieda a chi sta erogando il corso di farti accreditare gli ECM per il triennio 2020-2022: non può farlo! Ed è anche inutile che tu chieda (mi è successo) di indicare l’anno 2022 anziché 2023 nella data del certificato che chi eroga l’evento ti restituisce alla conclusione: non può fare assolutamente neanche questo! Secondo il decreto, dovrai essere tu a spostare i crediti dal triennio 2023-2025 al triennio 2020-2022. E dovrai farlo l’anno prossimo, quindi nel 2024, quando i crediti verranno caricati sul sito del Co.Ge.A.P.S.. Vedremo dopo come fare questa operazione, per ora ti basti sapere che funziona così.

Devi assolutamente sapere anche che quando ti troverai a spostare i tuoi crediti NON POTRAI SPOSTARE UN NUMERO DI CREDITI A TUA SCELTA. Per spiegarti bene cosa significa ti faccio un esempio che è certamente più esplicativo. Se, ad esempio, ti mancano 12 crediti, non potrai prendere 12 crediti dal totale dei tuoi ECM conseguiti nel 2023 e spostarli, ma potrai spostare solo i crediti di un evento a cui hai partecipato nel 2023 tutti in blocco. Cioè in realtà tu non potrai spostare i crediti, potrai spostare solo il corso con i suoi crediti abbinati. Per cui, nella scelta dei corsi che farai per il recupero crediti, ti converrà scegliere gli eventi in base ai crediti esatti che ti mancano e che dovrai spostare. Quindi nel nostro esempio, ti converrà trovare eventi da 12 o anche 15 o 20 crediti che poi sposterai, perché i crediti in eccesso che sposterai, andranno “persi”. Quindi se ad esempio sposterai un corso da 50 crediti per coprirne 12 mancanti, i restanti 38 andranno persi, non potrai lasciarli nel triennio da cui li hai presi.

VENIAMO AL SODO: COME RECUPERO 80 CREDITI?

50 CREDITI puoi recuperarli con il nostro interessante ed utile corso LA COMUNICAZIONE NON VERBALE

Questa è la nostra proposta ad un prezzo che manterremo in promozione a 110€ 98€ iva inclusa

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
Nozioni di base per interpretare sintomi fisici, gesti ed espressioni
50 crediti ECM – scadenza corso 30/12/2023

FINO A 16 CREDITI (al massimo sugli 80 mancanti) puoi recuperarli gratuitamente in AUTOFORMAZIONE

Leggi uno o due libri (oppure recupera 2 libri che hai già letto dalla tua biblioteca personale di psicologia) per un totale di 16 ore di lettura/studio ed inseriscili sul sito di Co.Ge.A.P.S.. Come si fa: clicca QUI ed entra con SPID. Sul menù che vedi subito sotto al tuo nome clicca CREDITI INDIVIDUALI e, successivamente, appena più sotto, alla voce TIPOLOGIA DI CREDITO seleziona AUTOFORMAZIONE. COMPILA TUTTI I CAMPI ed inserisci come tipo di autoformazione LETTURE SCIENTIFICHE e poi clicca INVIA RICHIESTA.

FINO A 21 CREDITI puoi recuperarli gratuitamente frequentando il corso erogato dal CNOP

Accedi alla piattaforma FAD del CNOP cliccando QUI e poi entrando con SPID. Successivamente, nella colonna a sinistra clicca su FADPSY e poi nel riquadro che le appare a destra clicca su ACCEDI. Tra tutti i corsi proposti scegli il corso RIFLESSIONI SULLA PSICHE 2023, con scadenza 31/12/2023 e quindi valido per il recupero crediti.

PER I CREDITI RIMANENTI PUOI ANCHE CERCARE UN CORSO DIRETTAMENTE DAL SITO DI AGENAS CON LE CARATTERISTICHE CHE VUOI TU (prezzo, scadenza, area formativa, ecc…)

Clicca QUI e sulla destra della pagina, dove è scritto RICERCA AVANZATA, seleziona TIPOLOGIA: FAD poi, subito sotto, spunta il quadratino “Ricerca per costo” e indica quanto pensi di poter investire. Poi scendi più in basso e, sotto DATA INIZIO EVENTO, indica come data di fine 31/12/2023, poi scorri in basso e clicca “CERCA”.

RICORDATI CHE…

Casualmente volessi ESAGERARE FALLO SENZA PROBLEMI, HAI TUTTO IL TEMPO

INFATTI RICORDATI CHE:

Se totalizzerai e sposterai al triennio precedente tra 121 e 150 crediti avrai una riduzione di 30 ECM per il triennio 2023-2025

Se totalizzerai e sposterai al triennio precedente tra 80 e 120 crediti avrai una riduzione di 15 ECM per il triennio 2023-2025

CHI CARICA I CREDITI?

I crediti acquisiti tramite AUTOFORMAZIONE vengono caricati automaticamente nel momento in cui li inserite sul portale Co.Ge.A.P.S. come descritto sopra.

I crediti acquisiti in FAD (corsi on-line sincroni o asincroni, webinar, ecc…) o IN PRESENZA (quindi tramite le partecipazione ad un evento come Convegni, Corsi, Simposi, ecc…) POSSONO E DEVONO ESSERE CARICATI SOLO DAL PROVIDER RESPONSABILE DELL’EVENTO DOPO LA CONCLUSIONE UFFICIALE DELL’EVENTO STESSO, non dopo la VOSTRA conclusione; VOI NON POTETE CARICARLI INDIVIDUALMENTE! Anche se doveste riuscire a reperire tutti i dati per inserire l’evento manualmente, il sistema vi risponderebbe che è impossibile caricare l’evento perché l evento non può essere caricato prima del (data di fine evento).

Quindi mettetevi l’anima in pace perchè nè voi, nè il provider potrà caricarli prima della data prevista per la fine di quell’evento. Quindi, il regolamento ECM dice che: i crediti vengono trasmessi ad Agenas dal Provider entro 90 giorni dalla conclusione di validità dell’evento e non al termine della partecipazione da parte del singolo/singola partecipante. Se ad esempio un evento ha fine validità il 31/12/2022, esso deve essere trasmesso ad Agenas entro il 31/03/2023, qualsiasi sia la data di conclusione del percorso da parte del/della professionista. Tali crediti vengono rilasciati con la data e l’anno indicati nel certificato che il professionista ha scaricato a fine corso. Dopo essere stati caricati sul portale Agenas, vengono comunicati dall’Agenas al Co.Ge.A.P.S.: i tempi di tale trasferimento possono andare da uno a tre mesi, ma il Provider non ha alcun potere di intervento.

Se dopo 6 mesi dalla conclusione dell’evento (non dalla data di conclusione individuale del corso) i propri crediti non dovessero risultare presso il portale Co.Ge.A.P.S., l’Agenas consiglia di prendere contatto con il Provider accreditante per capire di più circa l’effettiva rendicontazione dei crediti, infatti errori banali come ad es. codice fiscale assente o errato, inversione del nome/cognome, etc., possono causare questi disguidi, per questo è importante inserire sempre CON MOLTA ATTENZIONE i propri dati quando ci si registra sulle piattaforme su cui si seguiranno i corsi. In caso di mancata risposta del Provider e fatte salve le responsabilità dello stesso, il/la professionista può segnalare al Cogeaps i crediti mancanti attraverso la sezione “crediti mancanti” della propria area personale.

È possibile inserire autonomamente i crediti sul portale Co.Ge.A.P.S. (compilando un form con tutti i dati dell’evento e allegando l’attestato ECM) solo ed esclusivamente dopo almeno 90 giorni dalla conclusione di validità del corso (ndr non dalla data di conclusione individuale del corso).

POI COME SPOSTO I CREDITI?

Come ho già spiegato, dovrà essere il professionista a spostare personalmente i suoi crediti e questa operazione può essere fatta SOLO DAL SITO DEL Co.Ge.A.P.S..

La sezione dedicata allo spostamento dei crediti è già attiva, per cui si può già da ora andare sul sito del Cogeaps cliccando QUI ed entrando con SPID. Sul menù che vedi subito sotto al tuo nome clicca SPOSTAMENTO CREDITI e, successivamente, appena più sotto, alla voce TRIENNIO, indica “dal 2023-2025 al 2020-2022”. Appare l’elenco dei corsi già caricati nell’anno 2023 (se ne hai frequentati) e selezionando i corsi che vuoi spostare potrai procedere in un attimo.

MA COSA RISCHIO SE NON SONO IN REGOLA?

DA GENNAIO POTRANNO ESSERE INTRAPRESI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON SI SIANO AGGIORNATI O CHE NON SI AGGIORNINO CON CONTINUITÀ.

La legge lascia liberi gli Ordini di stabilire sanzioni specifiche per comportamenti specifici secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Ci sono 4 possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno stabilire:

AVVERTIMENTO (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
CENSURA (una dichiarazione formale di biasimo per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
SOSPENSIONE da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
RADIAZIONE dall’Ordine.
Per quanto riguarda le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è necessario evidenziare che in entrambi i casi il provvedimento non incide sull’esercizio professionale (il medico/odontoiatra “avvertito” o “censurato” può comunque continuare ad esercitare regolarmente).

Per ciò che attiene alla sospensione e alla radiazione, queste tipologie di sanzioni interrompono (temporaneamente o definitivamente) l’attività, impedendo al professionista di esercitare. Se quest’ultimo continua comunque a praticare la sua attività commette il reato di esercizio abusivo della professione. Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in entrambi i casi (sospensione e radiazione), l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).

DOMANDE

A chi è rivolto l’obbligo ECM?
Destinatari dell’obbligo ECM sono tutti i professionisti sanitari iscritti all’Albo.
Il professionista sanitario iscritto all’Albo, infatti, a prescindere dall’attività svolta, ha l’obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell’interesse della salute individuale e collettiva.
Tale obbligo è stato definito negli accordi Stato-Regioni del 2007, 2009 e 2012 e specificata dal CNOP nel comunicato del 22/02/2019. Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.

I liberi professionisti sono quindi tenuti agli ECM?
Sì, la Formazione Continua è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari indipendentemente dal fatto che che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche.

Sono uno psicologo del lavoro ho l’obbligo ECM?
Sì. Si veda la recente delibera della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 10/06/2020

Sono iscritto all’albo ma non esercito la professione, ho l’obbligo ECM?
Sì.  Tutti gli iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligo ECM indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.

Sono uno psicologo in pensione, ho l’obbligo ECM?
Se il professionista in pensione, è ancora iscritto all’Albo ma non esercita la professione, è comunque tenuto ad assolvere all’obbligo formativo di 150 crediti a triennio.
Si può chiedere però l’esenzione, tra le categorie indicate nel Manuale del Professionista Sanitario, alla voce esenzioni, sono indicati i professionisti in pensione che esercitano saltuariamente l’attività professionale.

Da quando decorre l’obbligo di aggiornamento ECM?
Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale e sussiste finché il professionista esercita la professione.
I crediti acquisiti prima dell’inizio dell’obbligo formativo non verranno conteggiati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo del triennio in corso.

Quando l’obbligo di ECM inizia durante un triennio, il debito formativo sarà conteggiato in base agli anni rimanenti, 50 crediti l’anno per chiudere il triennio in corso. Ad es. per il triennio in coeso che va dal 2020 al 2022:
– se mi iscrivo all’Albo nel 2019 (in qualsiasi mese) il mio obbligo partirà dal 01/01/2020 e quindi dovrò conseguire 50 crediti per il 2020, più 50 crediti per il 2021, più i 50 crediti per il 2022, per un totale di tutti e 150 i crediti previsti (è possibile acquisire i crediti in modo flessibile, cioè senza limiti annuali, ad es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22);
– se mi iscrivo all’Albo nel 2020 (in qualsiasi mese) il mio obbligo partirà dal 01/01/2021 e quindi dovrò conseguire 50 crediti per il 2021 e 50 crediti per il 2022, per un totale di 100 crediti (è possibile acquisire i crediti in modo flessibile, cioè senza limiti annuali, ad es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 100 entro il 31/12/22);
– se mi iscrivo all’Albo nel 2021 (in qualsiasi mese) il mio obbligo partirà dal 01/01/2022 e quindi dovrò conseguire solo i 50 crediti per il 2022.

Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. È possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).

Quanti crediti devo maturare per il triennio 2020-2022?
L’obbligo formativo standard per il triennio 2020-2022 ammonta a 150 crediti. E’ possibile acquisire in modo flessibile i crediti senza limiti annuali per tutto il nuovo triennio (es: 50 ECM ciascun anno o tutti i crediti insieme in un anno, l’importante è averne acquisiti 150 entro il 31/12/22).

Per il triennio 2020/2022 è previsto un bonus covid?
Sembrerebbe di sì, ma si attendono ancora le disposizioni applicative in merito alle modalità di attribuzione e registrazione del Bonus da parte degli Enti competenti a livello nazionale. (Aggiornamento del 11/04/2022)

Dove posso verificare la mia situazione crediti?
Per visualizzare i propri crediti registrati nell’anagrafe ECM esistono due modalità:
– registrarsi e accedere sul sito:

al Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie Co.Ge.A.P.S   cliccare su ACCESSO ANAGRAFE CREDITI ECM

IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO COMPORTA DELLE SANZIONI?
SI. DA GENNAIO 2020 POTRANNO ESSERE INTRAPRESI PROCEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI COLORO CHE NON SI SIANO AGGIORNATI O CHE NON SI AGGIORNINO CON CONTINUITÀ.

La legge lascia liberi gli Ordini di stabilire sanzioni specifiche per comportamenti specifici secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità.

Ci sono 4 possibili tipologie di sanzioni che gli Ordini potranno stabilire:

  1. AVVERTIMENTO (cioè un invito formale a non reiterare il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
  2. CENSURA (una dichiarazione formale di biasimo per il mancato assolvimento dell’obbligo formativo);
  3. SOSPENSIONE da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi;
  4. RADIAZIONE dall’Ordine.

Per quanto riguarda le sanzioni dell’avvertimento e della censura, è necessario evidenziare che in entrambi i casi il provvedimento non incide sull’esercizio professionale (il medico/odontoiatra “avvertito” o “censurato” può comunque continuare ad esercitare regolarmente).

Per ciò che attiene alla sospensione e alla radiazione, queste tipologie di sanzioni interrompono (temporaneamente o definitivamente) l’attività, impedendo al professionista di esercitare. Se quest’ultimo continua comunque a praticare la sua attività commette il reato di esercizio abusivo della professione. Proprio per evitare questa eventualità e rafforzare l’afflittività della sanzione, la legge professionale prevede che, in entrambi i casi (sospensione radiazione), l’Ordine debba informarne le Autorità Giudiziarie (la Procura della Repubblica) e anche i Ministeri (Salute, Lavoro, Giustizia, Università).